Stipendio preposto: inquadramento e busta paga
Lo stipendio del preposto è un tema molto dibattuto, in riferimento a un eventuale riconoscimento in busta paga delle nuove responsabilità.
I lavoratori chiamati a ricoprire la figura di preposto si chiedono spesso se la presa in carico del ruolo e l’assunzione delle conseguenti responsabilità comporti un riconoscimento in busta paga e/o un nuovo inquadramento. Un aumento di stipendio per il preposto non è automatico, ma resta possibile.
Quando è previsto un aumento in busta paga
Lo stipendio del preposto non è definito per legge, ma viene rimandato alla contrattazione collettiva. L’assunzione del nuovo ruolo comporta, infatti, per il lavoratore una serie di responsabilità e funzioni ulteriori, per le quali è ragionevole prevedere un riconoscimento in busta paga. La legge altresì stabilisce che il preposto non possa subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle sue mansioni. Questo significa che il lavoratore incaricato della funzione di preposto non debba essere vittima di ritorsioni in caso di sospensione di un’attività rischiosa, nel corso della sua vigilanza.
I compiti del preposto
I compiti del preposto sono stabiliti nell’Art.19 del D.Lgs 81/08. Sinteticamente il Testo Unico stabilisce che il preposto debba:
a) Sorvegliare che i lavoratori rispettino le disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compreso l’utilizzo di DPI e DPC;
b) Verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) Informare il più presto possibile i lavoratori rispetto al rischio di un pericolo grave e immediato a cui sono esposti e rispetto alle misure di protezione da mettere in atto;
e) Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
f) Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’Articolo 37.
Il Decreto Legge 215/2021 ha poi introdotto alcune novità riguardanti le funzioni del preposto stabilendo che:
- “In caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni… deve intervenire per modificare il comportamento non conforme. fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”
- “In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite e di persistenza dell’osservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti“
- f-bis “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”
Queste tre importanti implementazioni rendono il ruolo del preposto più impattante all’interno dell’organizzazione, garantendogli una maggiore possibilità d’azione in favore della sicurezza. Il compito della vigilanza viene quindi espanso in favore di una funzione più incisiva sul comportamento dei lavoratori e sull’utilizzo dei mezzi. Non è quindi irragionevole ipotizzare che anche lo stipendio del preposto debba adattarsi al carico di responsabilità che questi si trova a dover sostenere, il che, come anticipato, rimanda alla contrattazione collettiva.