Pubblico spettacolo: la sicurezza nel montaggio dei palchi
Il montaggio di una struttura atta ad ospitare un spettacolo dev’essere considerato un cantiere temporaneo e mobile.
Negli ultimi anni si è registrata un’ampia casistica relativa a incidenti riguardanti crolli di palchi e strutture di allestimento durante spettacoli ed eventi pubblici. Ciò ha condotto ad una necessaria riflessione riguardante l’inquadramento, in termini di sicurezza sul lavoro, del processo di allestimento di tali strutture. Una fase che vede interessati un gran numero di professionisti che, in un lasso di tempo ridotto, si trovano ad allestire e disallestire strutture e infrastrutture di una certa importanza.
La sicurezza per gli spettacoli
Il primo punto su cui fare chiarezza è il PIMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio). Nel caso di un palco per uno spettacolo, tale documento risulta non necessario. I palchi infatti non sono da considerarsi ponteggi fissi e quindi non debbono: richiedere l’autorizzazione ministeriale, dotarsi di addetti al montaggio e allo smontaggio provvisti di autorizzazione e alle altre norme decretate dal Testo Unico per la sicurezza sul lavoro relative ai ponteggi fissi. I palchi sono da considerarsi invece come opere provvisionali, rispondendo quindi agli articoli 33-112-123 del D.Lgs. 81/2008.
Un fattore problematico per la sicurezza nell’allestimento di palchi riguarda la distanza temporale presente tra la fase di progettazione e la fase di effettiva realizzazione della struttura. Il progetto iniziale infatti non tiene conto delle modifiche operate nella fase effettiva di allestimento. In tal senso uno dei punti di maggiore criticità risulta la presenza di carichi sospesi. Tra questi:
- Carico sospeso fisso: ossia vincolato ad uno o più punti di una struttura superiore od inferiore ivi comprese funi, tiranti, catene e staffe;
- Carico sospeso ad un organo di sollevamento: ossia vincolato tramite un elemento mobile sia esso fune, catena, cinghia e/o banda ad una macchina ovvero ad un sistema complesso di sollevamento;
- Carico sospeso dinamico: ossia vincolato o tramite un organo movimentato da una macchina o tramite un sistema complesso di sollevamento in grado di muoversi nello spazio in una o più direzioni.
Per tali elementi, talora non figuranti sul progetto originale e quindi non soggetti a verifica in sede di collaudo statico, è necessario garantire un’idoneità statica delle strutture fisse o temporanee di ancoraggio, l’adeguatezza delle condizioni di ancoraggio e la pianificazione e attuazione degli interventi di manutenzione.
In tal senso la documentazione utile per garantire la sicurezza dei carichi sospesi riguarda:
- La presenza nella documentazione tecnica illustrativa della tipologia e consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
- Gli schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti;
- La certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema;
- L’attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile dell’attività/manifestazione.
Per garantire a tutte le figure presenti attorno alla realizzazione e allo svolgimento di un pubblico spettacolo è necessario prestare la massima attenzione al fattore sicurezza: sia in fase di allestimento, per tutta la fase di svolgimento dell’evento, che per la fase di smontaggio. In modo che a tutti rimanga solo il buon ricordo di un lavoro ben fatto e di un piacevole spettacolo.