Manutenzione degli impianti elettrici, come si esprime la legge
La manutenzione degli impianti elettrici è un aspetto cruciale per la sicurezza in azienda, ecco obblighi e sanzioni previsti..
La manutenzione degli impianti elettrici è normata dal Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Parlando degli obblighi inerenti la manutenzione il Testo Unico si esprime relativamente a diversi aspetti: per i luoghi di lavoro (art. 64 c. 1 lettera c); per le attrezzature (art. 71 comma 4) e per gli impianti elettrici nello specifico (art. 80 comma 3 e comma 3 bis.).
Considerando in oltre che per il titolo III del Decreto 81/2008 con attrezzatura si intendono il complesso delle macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento del processo produttivo, destinati all’uso durante il lavoro. Nel caso di una mancata manutenzione degli impianti al datore di lavoro possono essere attribuite diverse violazioni relative agli articoli sopracitati.
La normativa: alcuni passi da tenere in considerazione
La mancata redazione e applicazione delle procedure di manutenzione non viene sanzionata a causa di un errore di redazione dell’art. 80 comma 3 bis. In cui è prevista. Tuttavia se in sede di verifica sull’impianto elettrico emergesse che non sono state attuate misure atte a ridurre al minimo i rischi presenti (es. cattivo stato di componenti dell’impianto), il datore di lavoro incorrerebbe in una sanzione per una chiara violazione dell’art. 80 comma 3.
Senza contare che il Coordinamento tecnico delle Regioni considera gli impianti come dotazioni infrastrutturali dell’ambiente di lavoro, il quale deve risultare fruibile e rispettoso delle norme igienico sanitarie e di sicurezza. Tuttavia alcune parti dell’impianto possono essere considerate attrezzature nel momento in cui risultano necessari all’attuazione del processo produttivo e sono utilizzati durante il lavoro (es. un cavo di prolunga).
In merito alla necessità della verifica periodica degli impianti elettrici è bene fare riferimento al Decreto n. 462 del 22 ottobre 2001 del Presidente della Repubblica, relativo alle “denunce e alle verifiche: degli impianti elettrici di terra, degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e delle installazioni elettriche in luogo con pericolo di esplosione. La sua validità risulta confermata dagli articoli 86, comma 1, e 296 del D.Lgs. 81/2008. In tal senso il datore di lavoro è tenuto ad “assoggettare a periodici controlli gli impianti elettrici e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a secondo le norme di buona tecnica (controlli manutentivi) e secondo la normativa vigente (D.P.R. 462/01, DM 37/08)”. Risultano perciò violazioni la mancata denuncia degli impianti elettrici di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche all’INAIL e alla ASL competente e la mancata verifica periodica dello stesso effettuata dall’Ente pubblico o da soggetti privati abilitati, secondo le tempistiche relative ai diversi tipi di azienda e di lavorazione svolta.
Nello stesso modo il D.Lgs. 233/03 impone al datore di lavoro l’obbligo di denuncia all’ASL e di verifica da parte dell’Ente pubblico o dai soggetti privati abilitati di installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.
Le attrezzature e gli impianti elettrici possono celare numerosi rischi. La loro manutenzione e il loro mantenimento in buono stato, prima ancora dell’obbligo di legge, dovrebbe essere mosso dal buon senso al fine di tutelare al massimo la sicurezza sul luogo di lavoro.