Sicurezza in condominio: chi è responsabile?

La sicurezza in un condominio e, l’annessa gestione delle emergenze, non è una questione inquadrabile in modo intuitivo.
Come vengono gestite sicurezza ed emergenze in condominio? Chi è il responsabile? Tali domande sono più che legittime ma le risposte non sono immediate e necessitano di alcune precise demarcazioni. In primo luogo è bene chiarire che si parla di condominio ogni qualvolta vi siano, in uno stesso stabile, parti di proprietà esclusiva con due o più proprietari, insieme a parti in proprietà comune. Tale definizione non fa distinzione relativamente al fatto che si tratti di luoghi di lavoro o di non luoghi di lavoro, detti ambienti vita. Per esempio, un centro commerciale può essere inteso come un normale condominio, così come realtà “miste” in cui vi siano appartamenti e uffici/negozi.

Emergenze e sicurezza in condominio

La natura plurima delle strutture raccolte dalla definizione di condominio parlando di emergenze e sicurezza impongono di compiere alcune dovute precisazioni. Prima tra tutte è bene specificare che, nel caso in cui non vi siano nella struttura luoghi di lavoro, le norme della sicurezza sul lavoro non devono essere applicate. Il che significa che sia necessario rifarsi esclusivamente alle leggi del codice civile e penale in riferimento alla prevenzione antincendio e alla sicurezza degli impianti e delle costruzioni. In caso contrario, in presenza di luoghi di lavoro nello stabile, il testo di riferimento rimane il D.Lgs 81/2008 specialmente nel suo articolo 3 comma 9. Esso delega ai vari datori di lavoro la responsabilità della sicurezza nelle loro attività, con la specifica riguardante l’amministratore condominiale che avrà il solo compito di promuovere tra i diversi datori di lavoro la cooperazione per le attività di esercitazione antincendio.
Tale norma fa riferimento al D.Lgs 10 marzo 1998, il quale ormai è stato superato dal testo unico D.Lgs 81/2008, che al suo interno non lo cita. Il decreto superato regolava anche il caso particolare dei dipendenti del condominio, come per esempio il portiere. Oggi anche rispetto a quella figura il testo di riferimento risulta quello comune per la sicurezza sul lavoro. Esiste un’unica eccezione nel momento che il dipendente della struttura condominiale sia inquadrato con un CCNL differente da quello dei proprietari del fabbricato. In quel caso, il testo da prendere in riferimento è il  D.Lgs 10 marzo 1998. Le norme relative alla sicurezza sul lavoro e alle emergenze valgono, naturalmente, anche nel caso di lavori appaltati negli spazi del condominio, i cui responsabili rimangono i datori di lavoro.
Tutte queste considerazione non esulano l’amministratore condominiale o il proprietario dell’immobile dall’intervento per la risoluzione di situazioni che possono costituire pericolo per le persone in esso ubicate o operanti. Tutti i luoghi, siano essi di lavoro o di vita, devono essere sicuri.