I diritti del lavoratore non più idoneo alla mansione

Quali sono i diritti del lavoratore non più idoneo alla mansione precedentemente assegnatagli? Ecco come deve agire il datore di lavoro.
La legge prevede dei diritti per il lavoratore non più idoneo alla mansione che ricopriva per ragioni psico-fisiche. Tale inidoneità non risulta una causa giustificata di licenziamento a meno che il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare documentalmente l’impossibilità di trasferire il suddetto lavoratore presso una mansione equivalente in azienda o, previo accordo tra le parti, presso una mansione inferiore col fine di salvaguardare lo stato di occupazione del suddetto lavoratore.

Gli obblighi del datore di lavoro nei confronti di un lavoratore non più idoneo alla mansione

Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire alcuni diritti al lavoratore non più idoneo a una mansione. Se dopo un’analisi operata dal medico competente il lavoratore dovesse risultare non più idoneo alla mansione a cui era assegnato il datore di lavoro deve garantirgli, nel limite delle sue possibilità, lo spostamento a una per la quale risulti idoneo. Se, all’interno dell’azienda il datore di lavoro non riuscisse a trovare tale mansione, previa presentazione di una mansione equivalente documentazione esaustiva in merito, potrebbe accordarsi con il lavoratore per il suo spostamento verso una mansione inferiore, pur di garantirgli il posto di lavoro.
Tra gli obblighi del datore di lavoro, tuttavia, non vi è quello di mettere a disposizione sistemi specifici per garantire al lavoratore di continuare a svolgere la mansione per la quale è stato dichiarato inidoneo. Tuttavia, tra i diritti del lavoratore non più idoneo alla mansione vi è quello di mantenere la sua posizione laddove lo svolgimento della mansione gli sia reso possibile da una semplice riorganizzazione del processo produttivo. Il datore di lavoro che si trovasse nella condizione di non poter offrire una posizione equivalente, una posizione inferiore (previo accordo) o la stessa posizione grazie a una riorganizzazione non eccessivamente gravosa del processo aziendale, potrebbe come ultima soluzione procedere con il licenziamento del lavoratore in oggetto.
A sancire i diritti del lavoratore non più idoneo alla mansione vi è l’Art.4 Comma 1 della legge 68/1999 che lo tutela nelle casistiche sopra riportate.