Cooperative e responsabilità della sicurezza sul lavoro

Facciamo chiarezza sulla responsabilità della sicurezza sul lavoro nelle società cooperative e sui ruoli di riferimento al loro interno.
La confusione riguardo la responsabilità della sicurezza nelle cooperative potrebbe essere in parte ingiustificata: nonostante si tratti di entità strutturalmente differenti alle comuni imprese, lo stato di “lavoratore” dei suoi operatori è individuato chiaramente dall’articolo 2 del D.Lgs 81/2008, con quanto ne consegue.

Chi è il responsabile della sicurezza nelle cooperative?

Il presidente della cooperativa è il responsabile della sicurezza. Infatti, così come il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro definisce con precisione lo status di lavoratore, allo stesso modo fa con quello di datore di lavoro, chiarendone le responsabilità. Il datore di lavoro è: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Tale definizione si applica senza difficoltà anche al caso del presidente di una cooperativa.
Specificato ciò, nonostante spesso accada che i lavoratori di una cooperativa prestino il loro operato ad altre aziende o a consorzi, la responsabilità in tema di sicurezza, che li riguarda, fa capo alla realtà con la quale hanno siglato il rapporto di lavoro, la quale dovrà opportunamente coordinarsi con le altre parti rispetto al controllo e alla sorveglianza delle operazioni, accertandosi che vengano svolte dai lavoratori in sicurezza. A chiarirlo la sentenza della Cassazione Penale Sez.IV n°3483 del 21 dicembre 1995.
L’unico caso in cui in una cooperativa la responsabilità della sicurezza sul lavoro non ricada direttamente sul presidente e legale rappresentante si verifica in presenza di una delega di funzioni. Questa deve avvenire con un atto formale di investitura in cui l’incarico venga affidato a una figura individuata con precisione che lo accetti volontariamente e in piena coscienza degli oneri che ne derivano. Nel caso specifico il rispetto delle norme e delle misure finalizzate alla sicurezza dei lavoratori. A chiarirlo una sentenza della Cassazione Penale Sez.IV n°15717 del 4 aprile 2013 la quale specifica, inoltre, la suddivisione delle competenze tra le figure del Datore di lavoro, del Dirigente e del Preposto. Sul primo – salvo delega – ricadrà la responsabilità della sicurezza, mentre sugli ultimi due, rispettivamente, una funzione di coordinamento e organizzativa per i dirigenti e una di vigilanza per i preposti. Quanto decretato scongiura così il rischio di un’impropria ripartizione della responsabilità e un preciso inquadramento dei ruoli.