Alternanza scuola-lavoro: la sicurezza per gli studenti

Durante l’alternanza scuola-lavoro come si tutela la sicurezza degli studenti? Ecco cosa prevede la normativa.
Nel processo di alternanza scuola-lavoro la figura dello studente viene inquadrata secondo quanto espresso dal Decreto Interministeriale n. 195 del 3 novembre 2017. Esso viene anche denominato la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro”.

Cos’è l’alternanza scuola-lavoro?

I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono previsti dal D.lgs. 77 del 15 aprile 2005 e consistono in un periodo che va dalle 400 ore, per gli istituti tecnici e professionali, alle 200, per i licei, in cui lo studente passerà un periodo in azienda, avendo l’occasione di sperimentare un primo ingresso nel mondo del lavoro, nel corso degli ultimi tre anni del percorso scolastico.
Con questo fine la scuola, la quale detiene la responsabilità di tali percorsi, stringe convenzioni con strutture ospitanti, aziende o associazioni, in diversi settori, in cui lo studente trascorrerà le ore previste. Saranno previsti due tutor stabiliti uno dalla scuola e uno dalla struttura ospitante.

La sicurezza

In tema di sicurezza quanto previsto è che gli studenti ricevano, dall’istituzione scolastica in modo preventivo, una formazione generale in termini di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per questa ragione risulta a carico dei dirigenti scolastici la responsabilità di organizzare corsi di formazione relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tali corsi possono essere somministrati dalle scuole:
・ Prendendo accordi territoriali coi soggetti competenti come l’INAIL o altri organi paritetici, come indicato dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011 n.221.
・ Prevedendo dei percorsi in modalità e-learning, anche in convenzione con piattaforme pubbliche già esistenti, in accordo con quanto stabilito dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011 n.221 e n.128 del 7 luglio 2016.
・ Promuovendo forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da definire in sede di convenzione.
Inoltre al fine di tutelare la piena sicurezza degli studenti nella struttura ospitante il loro numero deve essere determinato in accordo con le reali capacità “ricettive” di quest’ultima. Quanto stabilito indica un rapporto tutor-studente: 5 a 1 per attività ad alto rischio; 8 a 1 per attività a medio-rischio e 12 a 1 per attività a basso rischio.
Agli studenti in fase di alternanza è garantiva la sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 41 del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008.