Chi si deve iscrivere all’albo nazionale gestori ambientali?
La normativa chiarisce precisamente chi deve iscriversi all’albo nazionale gestori ambientali, individuando alcune categorie di riferimento.
L’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali è un obbligo richiesto a imprese ed enti che svolgono alcune tipologie di attività inerenti la gestione dei rifiuti. In base alla tipologia di impresa e al tipo di rifiuto trattato i soggetti vengono inquadrati in specifiche categorie.
Quali imprese ed enti devono iscriversi all’albo nazionale gestori ambientali?
Le imprese e gli enti con l’obbligo di iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali sono individuati dall’Art. 212 Comma 5 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e sono quelli che:
- Si occupano di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Effettuano attività di bonifica dei siti;
- Effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- Effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi
L’iscrizione all’Albo è inoltre richiesta alle aziende che si occupano di trasporto di rifiuti transfrontaliero all’interno del territorio italiano.
Le categorie dell’albo nazionale gestori ambientali
La legge prevede che l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali avvenga basandosi su alcune categorie attribuite a imprese ed enti sulla base della loro attività e del tipo di rifiuto trattato:
CATEGORIA 1: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani
Sottocategoria D1: Raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale
- Frazione organica
- Carta e cartone
- Vetro
- Multimateriale (Vetro/plastica/metalli)
- Ingombranti
- Altro
Sottocategoria D2: Attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più queste tipologie di rifiuti urbani:
- Abbigliamento e prodotti tessili ;
- Batterie e accumulatori;
- Farmaci;
- Cartucce toner esaurite
- Toner per stampa esauriti;
- Oli e grassi commestibili
Sottocategoria D3: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali.
Sottocategoria D4: Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.
Sottocategoria D5: Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento.
Sottocategoria D6: Raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade.
Sottocategoria D7: Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.
Attività di spazzamento meccanizzato
Attività di gestione centri di raccolta
CATEGORIA 2bis: Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti propri, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti propri pericolosi in quantità non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri/giorno.
CATEGORIA 3bis: Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
CATEGORIA 4: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
CATEGORIA 5: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
CATEGORIA 6: Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti.
CATEGORIA 7: Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
CATEGORIA 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
CATEGORIA 9: Imprese ed enti che si occupano di bonifica di siti.
CATEGORIA 10: Bonifica dei beni contenenti amianto.
CATEGORIA 10A: Attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
CATEGORIA 10B: Attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su:
- Materiali d’attrito;
- Materiali isolanti;
- Contenitori a pressione;
- Apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
Sottocategoria 4bis: Attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.
Sottocategoria 2ter: Associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.
Iscrizione semplificata
In accordo con la normativa, per alcune imprese ed enti è prevista l’iscrizione semplificata all’albo nazionale gestori ambientali, ossia coloro che svolgono:
- Attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Attività di bonifica dei siti;
- Attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- Attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- Attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;
inoltre per:
Associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.