I controlli ARPA in regime di AIA in Lombardia

I controlli ARPA in regime di AIA in Lombardia sono di due tipologie, ordinari e straordinari, e mirano alla tutela dell’ambiente.
I controlli ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – interessano molte aziende in regime AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale – e hanno la funzione di assicurarsi che le attività di quest’ultime, appartenenti ad alcuni specifici settori industriali, rispettino le norme previste a tutela dell’ambiente. I controlli dell’ARPA per questi casi possono essere ordinari (relativi alle normali attività dell’azienda) o straordinari (relativi ad eventi imprevedibili).

Cos’è l’Autorizzazione Integrata Ambientale

L’AIA, o Autorizzazione Integrata Ambientale, è un’autorizzazione richiesta ad alcune aziende in riferimento al rispetto dei principi IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) imposti dall’Unione Europea. L’autorizzazione è prevista per tutte quelle aziende la cui attività potrebbe comportare importanti danni per l’ambiente. Questa consiste in una serie di valutazioni tecniche integrate finalizzate all’individuazione dei diversi danni sull’ambiente potenzialmente causati dall’attività in oggetto, in tutte le condizioni operative al fine di ottenere una prestazione ambientale ottimale.
In accordo con l’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 le attività che necessitano dell’AIA sono:

  • Le attività energetiche,
  • Le attività di produzione e trasformazione dei metalli,
  • Le attività dell’industria dei prodotti minerali,
  • Le attività dell’industria chimica,
  • Le attività di gestione dei rifiuti
  • Altre attività quali cartiere, concerie, macelli e allevamenti intensivi.

Tutte le aziende in regime AIA sono soggette a controlli operati a livello regionale, di seguito quelli a carico dell’ARPA per la regione Lombardia.

Controlli in attività ordinaria

I controlli dell’ARPA in attività ordinaria sulle aziende in regime AIA vengono effettuati nel rispetto di un piano di ispezione ambientale definito a livello regionale. Le modalità e i criteri sulla base dei quali viene definito tale piano sono normati dal D.g.r. 3151 del 18 febbraio 2015. L’oggetto delle indagini svolte dall’agenzia sono:

  • Il rispetto delle condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
  • La regolarità dei controlli a carico del Gestore (autocontrolli), con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento e al rispetto dei valori limite di emissione;
  • L’ottemperanza da parte del gestore dei propri obblighi di comunicazione all’Autorità Competente di eventuali incidenti che possano influire in modo significativo sull’ambiente.

I costi dell’attività di controllo ordinaria sono a carico del Gestore con una tariffazione regolata a livello regionale.

Controlli in attività straordinaria

I controlli dell’ARPA in attività straordinaria riguardano eventi non prevedibili, come degli incidenti. Naturalmente, non possono essere soggetti alla consueta pianificazione dell’agenzia. Questi controlli possono essere riferiti a singoli aspetti o parti dell’impianto e rispondono a specifiche all’agenzia, quali quelle dell’Autorità Giudiziaria. I costi, in questo caso, non sono a carico del Gestore.

L’autocontrollo per le aziende

Oltre ai controlli ARPA, per le aziende è previsto un autocontrollo in accordo con i criteri AIA. Il Gestore deve trasmettere all’Autorità Competente e ai Comuni interessati i dati relativi alle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel Piano di Monitoraggio, nel quale sono indicati i metodi di campionamento e di analisi degli inquinanti, i metodi di misura dei fondamentali parametri dei processi di produzione e dei sistemi di abbattimento, oltre alla relativa metodologia di valutazione.