Nuovo regolamento rifiuti: cosa cambia per le aziende

Il nuovo regolamento rifiuti è in vigore dal 26 settembre 2020 e introduce alcune modifiche per le aziende.
Il 3 settembre 2020 è stato approvato il nuovo regolamento rifiuti, nella fattispecie del D. Lgs n° 116 che recepisce le Direttive Europee 2018/851 e 2018/852 su rifiuti e imballaggi, le quali modificano la parte IV del c.d. Codice Ambientale e i relativi obblighi dei produttori e dei gestori di rifiuti. Questo si traduce in alcune differenze a cui le aziende dovranno recepire, a seconda del settore d’interesse.

Sfalci e potature da gestire come rifiuti

A partire dal 26 settembre 2020, gli sfalci e le potature derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico dovranno essere considerate al pari dei rifiuti. Dal momento che non fanno più parte delle esclusioni previste dall’art. 185.

MUD: più informazioni da comunicare

In tema Modello Unico di Dichiarazione ambientale – MUD – soggetti obbligati alla comunicazione rimangono pressoché gli stessi ma aumentano, tuttavia, le informazioni richieste. Nello specifico devono essere comunicate:

  • Le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti
  • I materiali prodotti all’esito delle attività di recupero
  • I dati relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti.

Quella del MUD non sono tuttavia le uniche novità in ambito rifiuti.

Registro carico e scarico, esoneri e tempi e luoghi di conservazione

Nel nuovo regolamento rifiuti sono presenti anche alcune interessanti novità inerenti il registro di carico e scarico. Tra queste, l’esonero dall’obbligo di tenuta degli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore agli 8.000 euro; delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi; inoltre, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
I tempi di conservazione del registro di carico e scarico si abbassano a 3 anni, salvo per le discariche in cui l’obbligo rimane a tempo indeterminato. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione possono essere tenuti nel luogo di produzione; mentre per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA
del territorio e quindi al Registro elettronico nazionale, quando sarà operativo.

Formulario di Identificazione

Il nuovo regolamento rifiuti prevede un cambiamento anche rispetto al Formulario di identificazione dei rifiuti – FIR – la IV copia del quale può essere trasmessa al produttore tramite PEC, purché il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o lo trasmetta successivamente al produttore. Le copie dovranno essere conservate per tre anni.

Manutenzioni, piccoli interventi edili, pulizia, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione

I rifiuti prodotti da: manutenzioni, piccoli interventi edili, pulizia, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’attività.
Nel caso di quantitativi limitati che non giustifichino l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, deve essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT). Questo andrà ad attestare: il luogo di effettiva produzione, la tipologia e la quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume e il luogo di destinazione.
Relativamente a tale semplificazione, resta necessario stabilire con precisione il significato di “piccoli interventi edili”. Inoltre, va segnalato che il DDT è alternativo al formulario e che dunque resta concesso l’utilizzo del FIR anche per questi tipi di trasporto.
Non va dimenticato, tuttavia, che tale disposizione non deroga all’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.