Impianto di terra: le verifiche previste
L’impianto di terra, secondo il DPR 462/2001, deve essere soggetto a verifiche periodiche. Come si esprime la legge.
Con impianto di terra si fa riferimento ad una parte di importanza centrale dell’impianto elettrico. Esso ha la funzione di prevenire l’elettrocuzione e la fulminazione di origine atmosferica. Le componenti di questo impianto sono: i conduttori di protezione (PE), i conduttori equipotenziali (EQP), i conduttori di terra (CP) e i dispersori (DA/DN).
Gli obblighi del datore di lavoro riguardanti l’impianto a terra
Una volta realizzato un nuovo impianto, l’installatore ha l’obbligo di rilasciare una dichiarazione di conformità al datore di lavoro, il quale potrà mettere in esercizio l’impianto, provvedendo a fornire entro 30 giorni la dichiarazione ISPESL e USL/ARPA, i quali invieranno una dichiarazione di avvenuta ricezione. L’impianto dovrà essere poi sottoposto ad una corretta manutenzione e periodica verifica, in accordo con la legge.
Il datore di lavoro viene considerato tale in relazione al fatto che vengono definiti dipendenti: soci, apprendisti, stagisti, allievi e qualunque altra persona presti la propria opera nella suddetta attività. Un’eccezione è quella che si presenta in un condominio: infatti, i condomini, anche in assenza di lavoratori subordinati, sono comunque sottoposti a verifica dell’impianto.
Cosa prevede la verifica dell’impianto a terra
Come anticipato, il DPR 462/2001 impone al datore di lavoro di eseguire delle periodiche verifiche da parte di personale tecnico specializzato, il quale dovrà provvedere a:
- Redigere una valutazione documentale;
- Effettuare un esame visivo dei luoghi e degli impianti;
- Effettuare delle prove di contatto;
- Effettuare delle prove di continuità di protezione e conduttori equipotenziali;
- Verificare il valore globale anello di terra;
- Verificare strumentalmente lo scatto dei differenziali;
- Calcolare il coordinamento tra interruttori differenziali e la rete di terra.
Il mancato adempimento all’obbligo di verifica può comportare delle sanzioni amministrative a partire da 258 euro, fino a 4131,66 euro. Fino all’arresto con un periodo di detenzione dai 3 ai 6 mesi in caso di violazione accertata da parte dell’UPG.