Normativa carroponte, le regole per la sicurezza

La normativa sul carroponte – utilizzo, formazione, manutenzione – non risulta di immediata comprensione e richiede un approfondimento.
La contraddittorietà della normativa sul carroponte, in tema formazione, nasce dall’incongruenza tra quanto definito nel D.Lgs 81/08 e le regole imposte dal successivo accordo Stato-regioni del 2012 che, senza apparente ragione, non prevede alcuna indicazione per questo macchinario. Proviamo a fare chiarezza.

Formazione e patentino per il carroponte

Il D.Lgs 81/08, nell’Articolo 73, regola l’utilizzo dei macchinari in termini di formazione. Esso determina, infatti, che il datore di lavoro fornisca tutte le informazioni di sicurezza necessarie al lavoratore riguardanti la sua mansione, quindi anche in riferimento all’utilizzo dei macchinari. Tuttavia, il successivo Accordo Stato-Regioni del 2012 ha individuato diversi macchinari, ritenuti particolarmente pericolosi, per i quali è richiesto seguire uno specifico percorso formativo al fine di ottenere un’abilitazione all’uso.
Nel caso del carroponte il problema sorge nel momento in cui questo non risulta inserito nell’accordo Stato-Regioni, a dispetto del suo evidente grado di pericolosità. Il datore di lavoro quindi dovrebbe, in teoria, prevedere autonomamente un percorso di formazione e informazione sull’utilizzo del carroponte. Nella pratica, ormai, è stato definito uno standard tra i professionisti che offrono questo tipo di percorso formativo, rilasciando il patentino per l’utilizzo del carroponte. A tutti gli effetti un attestato di avvenuta formazione.

Manutenzione e verifiche periodiche del carroponte

Le modalità di manutenzione del carroponte, come avviene per gli altri macchinari, vengono indicate dal costruttore nel manuale d’uso e manutenzione. Tuttavia, gli oneri del datore di lavoro non terminano qui. Il carroponte, normalmente, rientra in quelle attrezzature di sollevamento individuate nell’Allegato VII del D.Lgs 81/08 per le quali è richiesta la notifica all’INAIL e una serie di verifiche periodiche.
Partendo dal momento dell’installazione del carroponte, il datore di lavoro dovrà denunciare il nuovo macchinario all’INAIL presentando la dichiarazione di conformità e di corretta installazione rilasciata dal costruttore o dall’installatore. In questo modo, all’Istituto viene presentata una richiesta di immatricolazione, avvenuta la quale, dopo una verifica da parte dell’INAIL, si può procedere con la richiesta di messa in servizio del macchinario. A questo punto, se non si presentano problemi, l’INAIL può rilasciare un verbale di messa in servizio.
Trascorso il periodo di tempo indicato nel D.Lgs 81/08, l’INAIL effettua la prima verifica periodica. Le successive verifiche periodiche saranno invece affidate, dal datore di lavoro, ad aziende terze abilitate.
A dispetto dell’anomalia normativa che interessa il carroponte è bene prestare particolare attenzione, in termini di sicurezza, a questo macchinario. Si tratta, infatti, di un’attrezzatura molto diffusa nel tessuto produttivo del nostro paese, il cui utilizzo presenta numerosi rischi legati ai pesanti carichi sospesi che consente di mobilitare. Una corretta formazione e manutenzione del carroponte sono requisiti indispensabili per garantire la sicurezza degli operatori nei luoghi di lavoro.