Videosorveglianza nei luoghi di lavoro, quando è consentita

La videosorveglianza nei luoghi di luoghi di lavoro è consentita, secondo la normativa, solo in alcuni casi ben definiti.
L’autorizzazione per l’installazione di un impianto i videosorveglianza nei luoghi di lavoro è rilasciata dalla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)  oppure, nel caso di realtà produttive dislocate in diverse aree di competenza, dalla sede centrale dell’INL.

Quando si può installare un sistema di videosorveglianza nei luoghi di lavoro

La ragione principale che consente l’installazione di dispositivi audio-video di sorveglianza è la sicurezza sul lavoro. A tal fine è necessario presentare presso l’ente preposto una documentazione dettagliata delle motivazioni che accompagnano tale richiesta. Il tutto, poi, deve risultare conforme ai rischi evidenziati nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), i cui estratti a riguardo dovranno accompagnare la documentazione richiesta.
Date queste premesse, se le ragioni sopracitate di prevenzione, sicurezza e tutela del patrimonio aziendale lo richiedessero, il sistema potrà inquadrare direttamente anche l’operatore senza la necessità di oscurare il volto.
La normativa di riferimento è la legge n° 300/1970 dello Statuto dei Lavoratori nell’art.4 riguardante gli impianti audiovisivi di sorveglianza. Ecco i punti principali:

  1. Gli impianti audiovisivi di sorveglianza possono essere impiegati solo per esigenze organizzative, prevenzione, sicurezza e per la tutela del patrimonio aziendale, previo accordo con la rappresentanza sindacale preposta. In mancanza di accordo, tali sistemi possono essere utilizzati dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte dell’INL.
  2. Quanto disposto nel punto 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e alla registrazione degli accessi e delle presenze.
  3. Le informazioni raccolte dai sistemi di videosorveglianza possono essere utilizzate ai fini connessi al rapporto di lavoro, previa dovuta informazione al lavoratore, relativamente alle modalità di utilizzo di questi strumenti. In accordo a quanto stabilito dal D.Leg. n°196 del 30 giugno 2003.

I sistemi di videosorveglianza possono risultare degli strumenti preziosi ai fini della tutela della sicurezza del lavoratore e della proprietà aziendale. Tuttavia, il loro utilizzo deve limitarsi alle modalità e ai limiti stabiliti dalla norma vigente.