Assunzione minorenni sicurezza e valutazione del rischio

L’assunzione di minorenni comporta per l’azienda alcuni oneri particolari tra cui una valutazione del rischio dedicata ai giovani lavoratori.
Vi sono diverse occasioni per cui un’azienda si trova a stipulare un rapporto lavorativo con un lavoratore non ancora maggiorenne. L’assunzione di un minore, infatti, può essere inquadrata in qualità di apprendistato, ma anche presentarsi formalmente con altre forme, come l’alternanza scuola-lavoro.
Si tratta di occasioni importanti per i giovani lavoratori ai quali è data un’opportunità importante di inserimento del mondo professionale. D’altra parte, però, alle aziende è richiesta dalla legge un’attenzione particolare alla sicurezza di queste figure, prevedendo, inoltre, una serie di lavori proibiti ai minorenni.

I lavori vietati ai minorenni.

La norma principale che regola il lavoro minorile in Italia è la Legge 977 del 1967. Nel suo Allegato I vengono individuati una serie di lavori vietati ai minori, a causa di una componente di rischio considerata troppo elevata. Si tratta di mansioni che prevedono:

  1. Atmosfere a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina (fermo restando le disposizioni di cui al DPR 20 marzo 1956, n. 321);
  2. Rumori con esposizione superiore al valore di 87 dB(A) (già previsto nel D. Lgs 195/2006, ora D. Lgs 81/2008).
  3. Agenti biologici dei gruppi 3 e 4 ai sensi del titolo X del D. Lgs 81/2008 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II (di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92)
  4. Sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E), estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del DLgs 65/2003 (che ha abrogato il D. Lgs 16 luglio 1998, n. 285);
  5. Sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: H370, H334, H317, H373, H340, H360D, H334, H317
  6. Sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: H334, H317
  7. Sostanze e preparati cancerogeni di cui al Titolo IX, Capo II del DLgs 81/2008
  8. Presenza di piombo e composti
  9. Presenza di amianto
  10. Processi e lavori di cui all’allegato XLII del DLgs 81/2008
  11. Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al DPR 19 marzo 1956, n. 302.
  12. Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
  13. Lavori di mattatoio.
  14. Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
  15. Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I. 3.
  16. Lavori edili comportanti rischi di crolli, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni
  17. Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione (“Lavori sotto tensione”, come ora definito dall’art. 82 del DLgs 81/2008)
  18. Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
  19. Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
  20. Lavorazioni nelle fonderie.
  21. Processi elettrolitici.
  22. Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe
  23. Produzione e lavorazione dello zolfo
  24. Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi
  25. Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere
  26. Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
  27. Lavorazione dei tabacchi
  28. Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
  29. Produzione di calce ventilata.
  30. Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno
  31. Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
  32. Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
  33. Lavori nei magazzini frigoriferi.
  34. Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
  35. Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a quanto previsto dall’articolo 115 del DLgs 30/04/92 n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
  36. Operazioni di metallizzazione a spruzzo
  37. Legaggio ed abbattimento degli alberi.
  38. Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
  39. Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
  40. Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali
  41. Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale (nota: guanti e mascherine per polveri).
  42. Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
  43. Produzione di polveri metalliche.
  44. Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
  45. Lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

Per lo svolgimento dei lavori e delle mansioni con le caratteristiche sopra indicate non è consentita l’assunzione di un minorenne.

Adempimenti per la sicurezza sul lavoro dei minori

Individuati con chiarezza i lavori che un minorenne non può svolgere, se l’azienda ha a disposizione delle mansioni alternative può dare inizio a un rapporto di lavoro, rispettando tuttavia alcuni adempimenti per la sicurezza. L’assunzione di un minorenne, infatti, prevede una valutazione del rischio dedicata che tenga conto delle specifiche caratteristiche delle mansioni che il giovane lavoratore andrà a svolgere.
In primo luogo è necessario valutare che la mansione non presenti i rischi e le caratteristiche vietate per legge ai lavoratori minorenni. In secondo luogo, il datore di lavoro deve, in base ai rischi individuati con il DVR relativi alla mansione da affidare al minore, informare il neo-arrivato sulle corrette procedure e precauzioni per garantire la sua sicurezza e quella dei suoi colleghi.

Semplificare la procedura con LM Consulting

LM Consulting consente di rendere il processo di assunzione di un minore più semplice e rapido. Grazie ai suoi tecnici specializzati può assistere le aziende nel processo di valutazione del rischio, a garanzia di una precisione massima e del rispetto totale delle norme.
La consulenza LM Consulting poi si estende anche alla redazione della parte documentale, per la quale assiste il datore di lavoro, permettendogli di ottimizzare le sue risorse e rendere il processo di inserimento del giovane lavoratore più rapido e meno complesso.