La formazione resta valida se il lavoratore cambia azienda?

Un quesito che riguarda i soggetti in procinto di cambiare posto di lavoro: la formazione resta valida se il lavoratore cambia azienda?
In molti si sono trovati di fronte a questa questione, trattasi di datori di lavoro o di lavoratori: la formazione resta valida se il lavoratore cambia azienda? Per rispondere a questo quesito è necessario compiere alcune distinzioni e valutare come si esprime in merito la legge.

Formazione e cambio di posto di lavoro

A definire se la formazione resti valida nel caso il lavoratore cambi azienda vi è il punto 8 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. In esso si tratta il tema del riconoscimento dei crediti formativi, relativi a diverse figure: lavoratore, dirigenti e preposti; nel caso di un cambio di lavoro. La risposta alla domanda non può essere univoca e richiede alcune ulteriori specifiche. In primo luogo la distinzione tra formazione generale e formazione specifica; in secondo, la natura del cambio di lavoro: ossia se si tratta di un cambio di azienda nello stesso settore o in un settore differente. Allo stesso modo è necessario valutare il livello di rischio dei due posti di lavoro.
Per definire se la formazione resta valida se il lavoratore cambia azienda, alla luce dei punti sopracitati, è necessario operare alcune distinzioni. Se il cambio di lavoro avviene nella direzione di un’azienda operante nello stesso settore, con lo stesso livello di rischio e il lavoratore si trovi a operare nella stessa mansione la legge prevede che i crediti formativi siano riconosciuti sia per la formazione generale che per quella specifica di settore. Diverso è il caso in cui un di questi tre aspetti subisca un mutamento. In tal caso, la formazione generale rimane valida e il nuovo datore di lavoro può usufruire di quella già impartita in precedenza. Mentre, nel caso della formazione specifica, è necessario che questa sia ripetuta in accordo con le necessità specifiche della nuova posizione lavorativa.