Lavoratori autonomi e sicurezza, cosa dice la legge

I lavoratori autonomi, in materia di sicurezza, possono essere sottoposti alle stesse normative relative al lavoro subordinato.
Considerando i lavoratori autonomi, la legge, in tema di sicurezza, assume un approccio definito “sostanzialistico”. Ciò significa che l’attenzione va posta sulla natura del rapporto di lavoro, e non semplicemente sulla formalizzazione della condizione di lavoratore autonomo. Ecco tre casi in cui la Corte di Cassazione si è espressa in merito.

Quando il lavoratore autonomo è considerato alle dipendenze

Nel momento in cui, sostanzialmente, si presenti un rapporto di lavoro con carattere di subordinazione, le normative da considerare in tema di sicurezza risultano a tutti gli effetti quelle del lavoro subordinato, anche se uno degli attori interessati figurava in qualità di lavoratore autonomo.
Questo è il caso che vede coinvolti un lavoratore autonomo che ha ingaggiato un soggetto non alle sue dipendenze per eseguire alcuni lavori pagandolo a giornata. Quest’ultimo, a causa di una negligenza relativa alle dotazioni anticaduta, è precipitato nel vuoto perdendo la vita. Il lavoratore autonomo sosteneva in Tribunale l’assenza di obbligo della sua categoria rispetto alla fornitura delle dotazioni di sicurezza all’ingaggiato. La Corte di Cassazione, evidenziando la natura di subordinazione del rapporto lavorativo, ha rigettato il ricorso del lavoratore attribuendogli le responsabilità.
Secondo lo stesso principio è stato riconosciuto responsabile dell’infortunio di un lavoratore autonomo il titolare di un’azienda che aveva appaltato a quest’ultimo dei lavori sul tetto di un capannone che cedendo ne ha causato la caduta. Anche in questo caso, la responsabilità in tema di sicurezza è stata attribuita dal giudice al titolare dell’azienda, per l’evidente natura di subordinazione del rapporto.
Per concludere, un altro caso singolare in cui un lavoratore autonomo ne contatta un altro per svolgere dei lavori per conto di un’azienda appaltatrice. Dopo l’infortunio del soggetto contattato la responsabilità è stata attribuita dal tribunale alla ditta appaltatrice e non al lavoratore autonomo che aveva contattato l’altro. Sempre in relazione alla tipologia di rapporto instauratosi.
In sintesi quanto conta in tema di sicurezza non è la definizione formale della tipologia di lavoratore ma la natura dei rapporti che vengono instaurati.