Lavoratrice in gravidanza e sicurezza sul lavoro
La lavoratrice in gravidanza è una figura da tutelare in tema sicurezza sul lavoro, con obblighi specifici a carico del datore di lavoro.
Il riferimento normativo per una lavoratrice in gravidanza è il D.Lgs 151/2001, noto anche come “Testo unico a tutela della maternità e paternità”. Al suo interno è chiarito come, per la sicurezza sul lavoro, una gestante sia una figura alla quale va dedicata un’attenzione particolare, sia prima che dopo il parto. Il datore di lavoro, in tal senso, ha diversi obblighi atti alla tutela della dipendente in stato di gravidanza.
Prima di approfondire i vari punti da tenere in considerazione, va specificato che la legge prevede a prescindere un periodo di 5 mesi per il “congedo di maternità”. Si tratta di un periodo che può essere suddiviso in 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo; oppure in 1 mese prima e 4 dopo; o, in assenza di particolari rischi, di tutti i 5 mesi dopo il parto.
Valutazione dei rischi
Ogni azienda in cui è possibile che si trovi a operare una lavoratrice in gravidanza ha l’obbligo di inserire nel DVR anche la valutazione dei rischi per tale figura, relativamente alle mansioni presenti in azienda. Questa deve tener conto di molti fattori, tra cui la fatica richiesta, la posizione, l’orario e l’esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici potenzialmente dannosi per il nascituro e/o la madre. Lo stesso vale per la fase d’allattamento. Alla fase di valutazione partecipano il datore di lavoro, il medico competente, il RSPP e il RLS.
I lavori vietati in gravidanza
La valutazione dei rischi porta all’individuazione di una serie di lavori vietati per una lavoratrice in gravidanza, tra questi:
- Lavori che comportano una postura non congrua alla condizione della lavoratrice (es. per troppo tempo in piedi o seduta, o in altre posizioni rischiose);
- Lavori in quota;
- Lavori che richiedono la movimentazione manuale di carichi;
- Lavori che richiedono sforzo;
- Lavori che prevedono l’uso di macchinari che trasmettono intense vibrazioni;
- Lavori con obbligo di sorveglianza sanitaria;
- Lavori a bordo di qualsiasi mezzo in moto;
- Lavori che non garantiscano un adeguato comfort termico;
- Lavoro notturno.
Questi sono solo gli esempi più comuni individuabili facendo riferimento alla normativa, tuttavia ogni particolare caso necessità di una specifica attenzione.
Gli obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro con una lavoratrice in gravidanza nel suo organico, a tutela della sicurezza sul lavoro, deve mettere in pratica alcune azioni concrete. Tenendo conto della valutazione dei rischi della mansione interessata, se questa è compatibile con lo stato di gravidanza e allattamento la lavoratrice può continuare ad operare normalmente, escludendo solo il periodo del congedo di maternità stabilito.
Nel caso la mansione non sia compatibile con lo stato di gravidanza il datore di lavoro ha tre possibilità: adattare la mansione, cambiare la mansione o presentare, per la lavoratrice, la “Richiesta di interdizione anticipata/post partum dal lavoro”. Va da sé che i primi due casi non sempre sono attuabili in quanto strettamente legati alla tipologia di azienda e di lavoro svolto. Nel caso lo fossero, tuttavia, alla lavoratrice rimarrà garantito lo stesso stipendio a prescindere dall’adattamento o dal cambio di mansione.
Nell’eventualità che le prime due opzioni non sono percorribili, il datore di lavoro richiede la “maternità anticipata” e/o l’allontanamento dalla mansione nella fase di allattamento (fino al settimo mese di età del bambino) comunicandolo all’Ispettorato del lavoro.