L’imprudenza del lavoratore non elimina la responsabilità del datore
L’imprudenza del lavoratore non assolve dalla responsabilità il datore di lavoro nell’eventualità di un infortunio, salvo in rari casi.
La Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, con la sentenza n. 43843 del 22 settembre 2017, è intervenuta su caso di infortunio con una macchina vaglio rotativo dovuto a un gesto imprudente del lavoratore, che tuttavia non esime il datore di lavoro da responsabilità, in quanto tale comportamento rientra nell’ ambito del rischio tipico della lavorazione, quindi è prevedibile e pertanto va impedito con adeguate misure di prevenzione.
Il fatto
La sentenza
I ricorsi sono stati respinti per le seguenti motivazioni:
- l’infortunio si è verificato data la mancanza di un carter di protezione del nastro e del rullo di trasmissione del moto, in dotazione al macchinario impiegato nel processo lavorativo. Il carter avrebbe impedito la pulizia del macchinario con il getto d’acqua, come indicato dalla casa costruttrice nel periodo di formazione, avendo quest’ultima segnalato, nella documentazione tecnica di sicurezza consegnata all’ acquirente, la necessità che la protezione non fosse mai rimossa per evitare il contatto con le parti in movimento e che ogni intervento fosse effettuato previa verifica della esclusione al 100% di un avvio accidentale del macchinario;
- l’abnormità del comportamento del lavoratore non ha inciso sul decorso causale dell’infortunio. Nonostante il lavoratore avesse compiuto un gesto imprudente, rimasto tuttavia nell’ambito del rischio tipico della lavorazione.
La giurisprudenza costante della Sezione IV ha più volte affermato che, “In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale”.
Con riferimento al concetto di “atto abnorme”, si è pure precisato che tale non può considerarsi il compimento da parte del lavoratore di un’operazione che, pure inutile e imprudente, non sia però eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell’ ambito del ciclo produttivo. L’ abnormità del comportamento del lavoratore, dunque, può apprezzarsi solo in presenza della imprevedibilità della sua condotta e, quindi, della sua ingovernabilità da parte di chi riveste una posizione di garanzia. Tale imprevedibilità non può mai essere ravvisata in una condotta che, per quanto imperita, imprudente o negligente, rientri comunque nelle mansioni assegnate, poiché la prevedibilità di uno scostamento del lavoratore dagli standards di piena prudenza, diligenza e perizia costituisce evenienza immanente nella stessa organizzazione del lavoro.