Malattia professionale: cosa rischia l’azienda
In caso di malattia professionale di un dipendente su azienda e il datore di lavoro possono ricadere oneri e responsabilità.
La definizione di malattia professionale: qualsiasi stato morboso posto in rapporto di causalità con l’attività professionale svolta da un soggetto. Fermo restando che tale definizione può subire delle declinazioni in relazione al settore in cui viene applicata, ciò che risulta invariata è la relazione dello stato patologico con l’attività lavorativa svolta.
In tal senso, una malattia professionale di un dipendente può comportare serie conseguenze all’azienda e al datore di lavoro, a seconda del grado di responsabilità loro imputabile. A partire dagli oneri economici da corrispondere, fino ai rischi di carattere giuridico.
Prestazioni a carico del datore di lavoro
Nel caso in cui la malattia professionale comporti un’inabilità temporanea e assoluta al lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di erogare la retribuzione nei primi tre giorni di assenza, al termine dei quali la copertura verrà garantita dall’INAIL. Non di rado, a fronte di una contrattazione collettiva in azienda, il datore di lavoro può sobbarcarsi l’onere di un’integrazione economica all’indennità INAIL.
A carico dell’istituto invece l’indennizzo al lavoratore nel caso di inabilità permanente parziale o assoluta al lavoro, secondo le modalità di applicazione del sistema indennitario per rischio biologico.
Responsabilità civile del datore di lavoro
Una malattia professionale in molti casi è frutto di mancanze o scorrettezze dal punto di vista della prevenzione e della protezione negli ambienti di lavoro. Pertanto, in accordo con la normativa – Art. 2087 c.c. – sul datore di lavoro ricade la responsabilità civile relativa alla mancata adozione delle misure adeguate atte a “…tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
La stipula dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali può comportare un parziale esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro qualora gli eventi alla causa della condizione patologia possano essere imputati alla condotta dei lavoratori o ai soggetti incaricati della sorveglianza.
Il datore di lavoro può essere invece sollevato dalla responsabilità civile nel momento in cui sia stata riconosciuta una responsabilità penale ad altri in merito alla condotta alla base dell’infortunio o della malattia professionale. Con alcune eccezioni.
La responsabilità civile dell’imprenditore è esclusa invece nel caso di dolo del lavoratore o di una condotta che non ha rapporti con lo svolgimento dell’attività lavorativa o imprevedibile ed esorbitante rispetto ai limiti da questa imposti.
L’azione legale del lavoratore
Il lavoratore soggetto a una malattia professionale può fare causa al suo datore di lavoro, intentando un’azione civile nei confronti dell’azienda, in due casi specifici:
- La malattia sia dovuta fatti imputabili al datore di lavoro o ai suoi incaricati che configurano una fattispecie di reato per violazione delle norme di prevenzione di igiene nei luoghi di lavoro;
- La responsabilità penale del datore di lavoro o dei suoi incaricati sia stata accertata con una sentenza di condanna penale;
- ll giudice abbia previsto un indennizzo superiore a quello erogato dall’INAIL.
È necessario specificare che nel caso si tratti di malattie professionali tabellate, la responsabilità civile del datore di lavoro si configura nel caso venga accertata penalmente una responsabilità sua o di un incaricato di cui egli deve rispondere civilmente, mentre per le malattie non tabellate il lavoratore deve fornire la prova del collegamento causale tra lo stato patologico e la negligenza del datore di lavoro nell’adozione di tutte le misure di protezione necessarie.
Il regresso dell’INAIL
L’INAIL ha diritto a intraprendere un’azione di regresso nel caso venga riconosciuta una responsabilità del datore di lavoro alla quale possa essere ricondotta l’insorgenza di una malattia professionale. Questa prevede che l’istituto possa richiedere il rimborso di quanto erogato al dipendente, previa la dimostrazione del nesso causale tra lo stato patologico e la responsabilità dell’azienda.
Nello specifico l’azione di regresso dell’INAIL può avere luogo nei confronti del datore di lavoro o di un suo incaricato di cui sia stata accertata una responsabilità penale.
Diritto alla conservazione del posto di lavoro
Il dipendente affetto da malattia professionale ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro nei termini del periodo di comporto, ossia al numero massimo di assenze per malattia che possono essere effettuate dal lavoratore.
Nei casi in cui sia stata dimostrata la causalità tra la malattia professionale e le condizioni dell’ambiente di lavoro, della mansione o la responsabilità del datore di lavoro, secondo l’orientamento giuridico prevalente, l’assenza del dipendente non rientrerebbe nel computo del periodo di comporto. Per questa ragione il lavoratore avrebbe diritto alla conservazione del posto di lavoro anche nel caso in cui le assenze superino i limiti da esso imposti.