Modalità e-learning: per quali corsi sulla sicurezza è prevista?

La formazione in modalità e-learning è un’opportunità comoda ed efficace per l’erogazione dei corsi sulla sicurezza. Ma per quali è prevista?
La centralità della formazione nel processo di prevenzione e tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro è un punto indiscutibile. La modalità e-learning fornisce un canale efficace e vantaggioso per l’erogazione di alcuni corsi dedicati. Di seguito una breve guida per inquadrare i limiti e le possibilità di tale metodologia formativa.

Per quali corsi è consentita la modalità e-learning?

 La regolamentazione relativa alla formazione per la sicurezza e alle sue modalità è regolamentata dal testo unico 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. La metodologia e-learning non è da meno, e viene consentita per l’erogazione di diversi corsi con diverse finalità.
I corsi per cui è consentita la modalità e-learning:

  • Formazione generale per i Lavoratori;
  • Formazione dei Preposti per i punti da 1 a 5;
  • Formazione dei Dirigenti;
  • Formazione dei Datori di lavoro per i moduli 1 e 2;
  • Corsi di aggiornamento per tutte le figure;
  • Progetti formativi sperimentali regionali come la formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti;
  • Corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP;
  • Formazione di base per RSPP e ASPP per il Modulo A ;

Va inoltre segnalato che l’e-learning è utilizzabile: nel caso della formazione per attività a basso rischio, per lavoratori in aziende classificate a medio-alto rischio che non operino mai nei reparti produttivi; nel caso dei corsi di aggiornamento RSPP/ASPP, con validità di aggiornamento per docenti, formatori e cordinatori per la sicurezza; e per operatori di attrezzature quali piattaforme elevabili e carrelli elevatori, per quanto concerne la sola parte teorica.
Importante poi è ricordare che la formazione con modalità e-learning in tema di salute e sicurezza è da considerarsi valida solo se espressamente prevista dalle norme e dagli accordi stato-regioni, o dalla contrattazione collettiva; e nel rispetto di quanto disposto nell’allegato II dell’Accordo del 7 Luglio 2016.