Gli obblighi del committente di un’opera edile in tema di sicurezza. Analisi di un caso.

Gli obblighi del committente di un’opera edile in tema di sicurezza si traducono nel controllo dell’operato dei coordinatori per la sicurezza relativamente alla materiale e regolare esecuzione dei loro compiti senza sostituire gli stessi.
Gli obblighi del committente di un opera edile in tema di sicurezza nello specifico riguardano la verifica dell’avvenuta redazione, da parte dei coordinatori designati, del piano di sicurezza e di coordinazione. Ciò non può tradursi nella totale responsabilità per il contenuto di quest’ultimo. Ecco come si è espressa la Corte di Cassazione.

Il rapporto tra committente e coordinatori. Il caso.

Il caso giunto in Cassazione riguarda l’infortunio di un lavoratore autonomo coinvolto in sede di costruzione di un’opera edile da una ditta appaltatrice. Il soggetto si è ritrovato a cadere dall’altezza di 3,5 metri dopo essersi sganciato dal dispositivo anti-caduta ed essersi poggiato su un lucernario che, cedendo, ne ha causato la caduta. Il committente aveva incaricato diverse aziende per i lavori di sostituzione della copertura di un fabbricato. Al committente è stato contestato di non aver fornito adeguate informazioni relative ai rischi specifici del cantiere, all’azienda appaltatrice al lavoratore autonomo è stato contestato di non aver cooperato all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, e al coordinatore di aver redatto un piano di sicurezza e coordinamento idoneo alla prevenzione dei rischi presenti.
La Corte di Cassazione, nei confronti del committente, ha rivisitato la sentenza della Corte Territoriale che aveva attribuito la responsabilità del sinistro a quest’ultimo. Egli non era stato informato dell’introduzione del lavoratore autonomo al cantiere, il che esclude la sua responsabilità relativamente ad un lavoratore di cui ignorava la presenza sul luogo di lavoro. In secondo luogo quanto emerge è che la nomina di un coordinatore non escluda il committente dalla verifica dell’adempimento dei suoi compiti, tuttavia non implica che quest’ultimo debba assumersi la responsabilità del contenuto del piano di sicurezza e coordinamento. L’obbligo di predisporre tale piano non può tradursi nella totale responsabilità del committente relativamente al suo contenuto. Il suo ruolo non deve, quindi, sovrapporsi a quello del coordinatore, ma fungere da verifica in caso di evidente e macroscopica inadeguatezza o illegalità. Considerando, inoltre, il necessario possesso di conoscenze tecniche che il committente non deve essere necessariamente soggetto.