Quando si può sospendere l’attività imprenditoriale?
L’aggiornamento della normativa introduce nuovi criteri per cui viene imposta la sospensione dell’attività imprenditoriale.
L’Art. 13 del DL 146/2021 ha apportato alcune importanti novità in merito alle ragioni che possono condurre alla sospensione dell’attività imprenditoriale, in tema di salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
La norma sopracitata, che dal 22 ottobre 2021 sostituisce interamente l’Art. 14 del D.Lgs 81/08, fornisce delle indicazioni dettagliate sul quando sia previsto sospendere l’attività imprenditoriale, aggiornando anche gli illeciti e le sanzioni previste dall’Allegato I del Testo Unico.
Cosa comporta la sospensione dell’attività lavorativa
Le ragioni principali alla base della sospensione dell’attività lavorativa sono due:
- La presenza di personale “in nero” in misura maggiore o uguale al 10% del totale dei lavoratori dipendenti;
- L’accertamento, in fase di ispezione, di una delle gravi irregolarità in materia di salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro individuate dal “nuovo” Allegato I del D.Lgs 81/08.
Tali irregolarità, se accertate, comportano la sospensione dell’attività imprenditoriale e al pagamento di un’ammenda.
Le ragioni che possono portare alla sospensione dell’attività imprenditoriale
L’Allegato I riporta con precisione tutte le fattispecie accertata la presenza delle quali gli organi competenti possano procedere a sospendere l’attività imprenditoriale e per le quali è previsto il pagamento di una somma aggiuntiva. Nel dettaglio:
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi – DVR: 2.500 euro;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione: 2.500 euro;
- Mancata formazione ed addestramento: 300 euro per ciascun lavoratore interessato;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile: 3.000 euro;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS): 2.500 euro;
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 300 euro per ciascun lavoratore interessato;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3.000 euro;
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno: 3.000 euro;
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 3.000 euro;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 3.000 euro;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 3.000 euro;
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 3.000 euro.
Queste voci costituiscono il nuovo riferimento normativo su cui si basa l’operato degli organismi di vigilanza.
Chi effettua gli accertamenti
Gli accertamenti che possono portare alla sospensione dell’attività imprenditoriale possono essere effettuati da:
- L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il cui personale per effetto del Decreto vede espandersi il suo raggio d’azione a tutti i settori produttivi;
- Le Aziende Sanitarie Locali, in merito a gravi inadempienze in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in tema di violazioni in materia di prevenzione antincendio.
Accertata l’irregolarità ricade sul datore di lavoro la responsabilità di porvi rimedio e la possibilità di richiedere la revoca della sospensione.
Quando si può richiedere la revoca della sospensione
Il datore di lavoro a cui sia stata sospesa l’attività imprenditoriale ha diritto a richiedere la revoca del provvedimento, a patto che si presentino le seguenti condizioni:
- La regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di
salute e sicurezza (es. visita medica di idoneità alla mansione, formazione e informazione); - L’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- La rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
- Nel caso di adozione del provvedimento per lavoro irregolare, il pagamento, di una somma aggiuntiva così determinata: 2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari; 5.000 euro qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari;
- Nel caso di adozione del provvedimento per gravi violazioni delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a ciascuna fattispecie individuata dal sopra indicato Allegato I.
- In caso di accertamento contemporaneo di una o più delle suddette violazioni.
Una volta che il datore di lavoro ha adempiuto ai suoi obblighi e ottenuto la revoca del provvedimento potrà riprendere la sua normale attività.
Sanzioni in caso di mancata sospensione dell’attività
Il datore di lavoro che non rispetta il fermo dell’attività imposto dalla legge potrà essere punito con:
- L’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- L’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
La nuova normativa è testimonianza dell’attenzione che le istituzioni stanno prestando al tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per dare una risposta all’esigenza di maggiore tutela dei lavoratori.