Sostanze stupefacenti e legittimità del licenziamento

Un caso di assunzione di sostanze stupefacenti da parte di un lavoratore addetto allo svolgimento di una mansione a rischio.
Il caso in esame riguarda un lavoratore, deputato allo svolgimento di una mansione considerata a rischio, a cui, in sede di accertamento, è stata riscontrato nelle urine un livello della sostanza psicotropa THC superiore al limite di legge. A ciò è seguito la dichiarazione di inidoneità al compito da parte del medico competente, e un provvedimento disciplinare da parte del datore di lavoro con conseguente cessazione unilaterale del contratto in essere.

La sentenza

Dopo l’accertamento dell’effettivo avvenuto e volontario consumo di sostanze, per quanto di natura saltuaria, il tribunale ha accolto il ricorso della difesa, applicando quanto esprime la normativa in merito.
Infatti, se per il caso di una tossicodipendenza accertata, il lavoratore non può essere licenziato, previa la sua partecipazione ad un percorso di riabilitazione e il suo spostamento verso mansioni lavorative non considerate a rischio, nel caso di un utilizzo saltuario la questione risulta differente.
Il provvedimento disciplinare mosso dall’azienda che ha condotto al licenziamento del lavoratore, sarebbe stato legittimo nel momento in cui egli fosse stato colto sotto gli effetti di una sostanza psicoattiva nel corso dello svolgimento della mansione affidatagli. Tuttavia, come nel caso in esame, nel momento in cui l’avvenuto utilizzo della sostanza sia stato rilevato nel corso di un esame senza preavviso, risulta meno semplice appurare l’effettivo stato di alterazione psicofisica nello svolgimento effettivo della mansione. Soprattutto rispetto a sostanze quali il THC caratterizzate da una lunga permanenza nell’organismo.
Ciò che ne consegue è l’impossibilità di stabilire con certezza l’epoca di assunzione della sostanza. Proprio basandosi su questo concetto il tribunale ha ritenuto di accettare il ricorso della difesa stabilendo che il lavoratore venisse reinserito e gli fossero pagati gli arretrati dello stipendio nonché le spese processuali, considerando illegittimo un licenziamento basato su un solo supposto stato di alterazione interferente con lo svolgimento della mansione affidatagli.